giovedì, ottobre 19, 2006

I giudici in Italia non contano una beneamata: parola della Cassazione.

Il Denaro.it / Spia al Diritto / http://www.denaro.it/go/a/_articolo.qws?recID=251221

«Signoraggio», questo sconosciuto
di Gian Andrea Chiesi*

Era il 26 settembre del 2005 allorquando il Giudice di Pace di Lecce, con una singolare pronunzia destinata a diffondersi nelle aule di giustizia di mezza Italia, solennemente affermava che il reddito monetario rappresenta «la differenza tra gli interessi percepiti sulle attività e il costo, modesto, di produzione delle banconote»; quindi chiariva che «costituisce il moderno reddito di signoraggio, o reddito monetario, proprio lo scarto tra il primo ed il secondo importo»; infine precisava -dopo avere illustrato la composizione azionaria della Banca d’Italia (5% del capitale sociale posseduto dall’INPS; il restante 95% appartenente ad istituti di credito privati) ed evidenziato l’«anomalia» tutta italiana di una banca centrale a partecipazione privata- che «il reddito dell’istituto [la Banca d’Italia, per l’appunto], causato dall’attività e dalla circolazione di moneta posta in essere dalla collettività nazionale, dovrebbe vedere lo Stato quale principale beneficiario e non gruppi di privati».

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Insomma, il concetto di debito pubblico veniva trasformato nel suo esatto opposto e, cioè, in credito pubblico (recte, della collettività); da questo approdo, il passo verso il successivo riconoscimento del diritto del singolo cittadino, quale parte della comunità, alla restituzione della propria quota di credito è stato breve. Tant’è che il fortunato Sig. Tizio, artefice e precursore di questa novità giurisprudenziale, si è vista accolta la domanda e, per l’effetto, riconosciuto il diritto a percepire dalla Banca d’Italia «la somma di _ 87,00 a titolo di risarcimento del danno derivante dalla sottrazione del reddito di signoraggio, oltre interessi legali dalla domanda all’effettivo soddisfo».

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Sennonché, con sentenza del 22.6/21.7.2006, n. 16751, resa a Sezioni Unite (e consultabile, tra l’altro, su www.cortedicassazione.it), la Suprema Corte di Cassazione, ribaltando in toto le conclusioni cui è giunto il Giudice salentino ed innanzi riprodotte, ha chiarito che l’intera vicenda processuale (domanda introduttiva del giudizio, consulenza e sentenza del Giudice di Pace) ha fondato le proprie basi su considerazioni e premesse di carattere metagiuridico (tale è l’espressione letteralmente utilizzata del Supremo Organo di nomofilachia: cfr. pp. 12-13 della sentenza in commento) le quali, a prescindere dalla loro fondatezza e/o plausibilità sul piano storico-ricostruttivo, sono certamente inidonee a sorreggere una decisione come quella sottoposta al proprio vaglio.
Il giudizio del Collegio al riguardo, anzi, è particolarmente severo:«si tratta di una pretesa -si legge- …che necessariamente esula dall’ambito della giurisdizione, sia del giudice ordinario sia del giudice amministrativo, in quanto al giudice non compete sindacare il modo in cui lo Stato esplica le proprie funzioni sovrane, tre le quali sono indiscutibilmente comprese quelle di politica monetaria, di adesione a trattati internazionali e di partecipazione ad organismi sopranazionali: funzioni in rapporto alle quali -continua la pronunzia in commento- non è dato configurare una situazione di interesse protetto a che gli atti in cui esse si manifestano assumano o non assumano un determinato contenuto…discende da ciò il difetto assoluto di giurisdizione in ordine all’azione proposta, riguardo alla quale manca il potere di emanare una decisione di merito da parte di qualsiasi giudice: ivi compreso il giudice di pace, non potendo certo ipotizzarsi che l’attribuzione a detto giudice del compito di decidere secondo equità le controversie il cui valore non superi quello indicato dal capoverso dell’art. 113 c.p.c. gli consenta di emettere pronunce che eccedono i limiti generali della giurisdizione».

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Ma cos’è il c.d. «signoraggio»? A tale proposito, la pronuncia del Giudice di Pace di Lecce, fondando sulle risultanze di una consulenza di ufficio il cui contenuto ha assunto connotati a dir poco esplorativi (si osservi che su di essa è stata finanche fondata la verifica preliminare condotta dal Giudice circa «l’esistenza dell’interesse ad agire e la legittimazione attiva» -cfr. motivazione, 4° cpv.) -e, dunque, a parere di chi scrive, per ciò stesso inammissibile (cfr, ex plurimis, Cass., 6.6.2003, n. 9060; Cass., 16.5.2003, n. 7635)- è particolarmente dettagliata:«quando la circolazione -si legge ivi- era costituita soprattutto da monete in metalli preziosi (oro e argento), ogni cittadino poteva chiedere al suo sovrano di coniargli monete con i lingotti d’oro e argento che egli portava alla zecca. Il sovrano, ponendo la sua effigie sulla moneta, ne garantiva il valore, dato dalla quantità e dalla purezza del metallo in essa contenuto. In cambio di questa garanzia, tuttavia, tratteneva per sé una certa quantità di metallo: l'esercizio di questo potere sovrano venne chiamato signoraggio. Introdotta la circolazione della moneta cartacea, slegata dall’oro (soppressione delle c.d. riserve auree), sono mutate le modalità di formazione del signoraggio, ma non la sua natura, che resta quella di un introito dello Stato connesso con l’emissione di moneta».

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Sennonché -precisano le Sezioni Unite- aderendo alla Comunità Europea ed assoggettandosi alle previsioni contenute nel relativo Trattato istitutivo, la Repubblica Italiana ha accettato alcune limitazioni alla propria sovranità nazionale in favore delle decisioni assunte dagli organi della Comunità.
In particolare per quanto qui interessa, rientrano all’interno di tali limitazioni, ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del Trattato, le scelte di politica monetaria nonché, in virtù di quanto disposto dal precedente comma 1 della medesima disposizione, il diritto di autorizzare l’emissione delle banconote all’interno dei paesi della Comunità, riservato in via esclusiva alla Banca Centrale Europea (BCE). Pertanto, il reddito monetario che deriva da tale emissione confluisce unicamente e direttamente nella BCE, la quale provvede —poi- alla redistribuzione tra le varie banche centrali nazionali (e, tra queste, la Banca d’Italia) secondo le specifiche previsioni contemplate dall’art. 32 dello Statuto del Sistema Europeo delle Banche Centrali.
Donde discende, diversamente da quanto sostenuto dal Giudicante pugliese e riprodotto supra:
1) che l’attribuzione della quota parte di reddito monetario (cd. «signoraggio») alla Banca d’Italia «appare effetto di una scelta di politica monetaria consacrata in strumenti normativi di diritto europeo, al cui rispetto il nostro paese si è vincolato anche sul piano internazionale»;
2) che la domanda originariamente sottoposta al vaglio del Giudice di Pace di Lecce, lungi dal fare valere una posizione giuridica soggettiva protetta a livello ordinamentale, mirava piuttosto -certamente inconsapevolmente, ci si augura- a «mettere in discussione le scelte con cui lo Stato, attraverso i suoi competenti organi istituzionali, ha configurato la propria politica monetaria, in coerenza con la decisione di aderire ad un sistema elaborato in ambito europeo e di fare parte delle istituzioni create all’interno di detto sistema».

*magistrato

27-09-2006




traductionen:

Diciamolo: non contate un cazzo..
Ri-diciamolo: il popolo non conta un cazzo!

E questo non tanto perché il politico di turno [da sempre] si fa le leggi per proprio conto e a proprio vantaggio (vedi oggi sull'indulto, ma è solo un esempio) ma perché Il Grasso Bankiere© ha DECRETATO che il popolo non abbia LEGALMENTE potere decisionale su NULLA.

Ora vengo e mi spiego.

La sentenza di Lecce è stata STRACCIATA (IGB© dice CASSATA),
è stata presa e è stata usata come carta igienica.

Si, signori.. IGB© si PULISCE IL CULO con le nostre leggi e con i nostri Giudici.

Leggetevi tre semplici documenti:
#1. la motivazione della Cassazione
(La Cassata di Lecce http://www.signoraggio.com/signoraggio_lacassatadilecce.html)
#2. quel gran genio di Rothschild
(http://www.signoraggio.com/signoraggio_ilgeniodirothschild.html)
#3. Nun c'è trippa pe gatti
(http://www.signoraggio.com/signoraggio_sentenzebankitalia.html)

Quello che è scritto in questi documenti è chiaro:

TU, POPOLO, NON CONTI UN CAZZO!

TU, POPOLO, NON HAI VOCE IN CAPITOLO SU MATERIA ECONOMIA

TU, POPOLO, SEI SOTTOMESSO A MAASTRICHT

Ma chi cazzo è 'sto Maastricht? Chi lo conosce? Chi lo ha votato? Chi lo vuole?

Il problema non é l'indulto, non sono i SUV, non è il tritarifiuti da lavello..

SVEGLIATEVI!

Siamo tutti schiavi di un FANTASMA GIURIDICO

Siamo nelle mani di un ESSERE DISUMANO, senza regole democratiche, che si ciba di popoli e ignoranza e che li ingurgida senza pietà.

Qui in Italia siamo tutti FLIPPATI dalle cazzate dei vari beppegrillo-eroi-europei (ma eroe de ché??) e non capiamo IL VERO PROBLEMA!

Siamo ancorati a cazzate come NETIQUETTE e PUTTANATE WANTED

SVEGLIAMOCI! RIBELLIAMOCI! USIAMO LA NOSTRA TESTA!

AFFANCULO I CICCIONI CON LO YACHT!
MA CREDETE DAVVERO CHE UNO CON LA FERRARI VOGLIA AIUTARVI?!
MA UNO CHE VUOLE CAMBIARE LE COSE SI PRENDE 30 EURO A SERATA?
MA GUARDATE AL PASSATO CHI ERANO I VERI EROI!!!

DOVE FINISCE BERLUSCONI INIZIA PRODI
AGLI ALTRI CI PENSA BEPPE GRILLO

IO ACCUSO BEPPE GRILLO DI MANIPOLARE QUESTI POVERETTI

Il mondo è in mano a chi CREA moneta
e NOI TUTTI siamo schiavi perché scambiamo il nostro sudore, la nostra vita con quella moneta.

prodi è peggio di berlusconi (che già era di un palmo sotto lo zero matematico)
beppe grillo è amico dei banchieri, NON nostro!

SVEGLIA!